Statuto

(Letto ed approvato nell’assemblea del 23 novembre 2001)

 

1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita l’associazione denominata “Circolo Amici dell’Arte” (di seguito definita CAA) a diretto proseguimento dell’attività svolta in Villasanta dal 1962 sotto la denominazione “Amici dell’Arte – ProCultura”.

2 – SEDE
Il CAA ha sede in Villasanta ed opera prevalentemente nell’ambito della provincia di Milano.

3 – DURATA
Il CAA ha durata fino al 31 dicembre 2100.

4 – SCOPO
Il CAA è un’associazione con finalità sociale, apartitica e apolitica, che garantisce i diritti inviolabili della persona umana; esso non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

– promuovere e diffondere l’arte e la cultura nei loro molteplici aspetti;
– risvegliare ed alimentare l’amore per l’arte e per la cultura ed il rispetto per ogni sua manifestazione;
– sviluppare, attraverso la conoscenza e l’amore per l’arte e la cultura, una più alta spiritualità e crescita umana e civile;
– proteggere il comune patrimonio artistico-culturale;
– porsi come punto d’incontro e riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell’arte e della cultura, un sollievo al proprio disagio.

Nell’ambito dell’attività dell’associazione sono garantiti la piena parità di diritti e le pari opportunità dei Soci senza nessuna distinzione di genere

 


5 – ATTIVITÀ’
Il CAA, per il raggiungimento dei suoi fini, promuove nei vari ambienti sociali varie attività, in particolare:

– attività culturali: quali incontri, conferenze, convegni, seminari, proiezioni di film, diapositive e documenti;
– attività di formazione: quali corsi di storia dell’arte, corsi di pittura e disegno, corsi di fotografia e stampa, corsi d’informatica artistica, ecc.;
– attività associativa: laboratori artistici di fotografia, pittura, scultura, ecc.;
– attività espositiva: mostre personali e collettive;
– attività editoriale: pubblicazione di bollettini ed atti inerenti alle attività, studi e ricerche svolte.

6 – SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE – DIRITTI E DOVERI
Il CAA è aperto a tutti coloro che sono interessati e ne condividono scopi e finalità. L’ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio direttivo.
Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti del CAA e sono tenuti a pagare, fatta eccezione per i Soci onorari, una quota associativa annua che sarà determinata dal Consiglio direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
I Soci si suddividono in:
– Soci ordinari: persone o enti che s’impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita del Consiglio direttivo;
– Soci onorari: persone o enti o istituzioni che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico, alla costituzione e/o all’attività del CAA. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Il contributo associativo non è trasmissibile.
L’ammissione al CAA non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun Socio recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al CAA.
L’esclusione del Socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.
I Soci recedenti od esclusi e che, in ogni caso abbiano cessato di appartenere al CAA, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio e/o i beni del CAA. E’ garantito il diritto del Socio di recedere senza oneri.
Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del Socio che non avrà provveduto al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Il Socio escluso ha diritto di ricorrere all’Assemblea avverso la propria esclusione.
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del CAA. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

7 – RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche del CAA sono costituite da:
– contributi dei Soci;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote annuali stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
8 – ORGANI
Gli organi del CAA sono:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

 

9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del CAA ed è composta da tutti i Soci. Essa è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio direttivo entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci.
All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
– la relazione del Consiglio direttivo sull’andamento del CAA e il documento programmatico dell’attività dell’Associazione;
– il bilancio dell’esercizio sociale.
L’Assemblea delibera inoltre in merito alla:
– nomina del Presidente (componente del Consiglio direttivo);
– nomina del Consiglio Direttivo;
– nomina del Collegio dei Revisori;
– adozione di eventuali atti regolamentari;
– determinazione su eventuali ricorsi di Soci esclusi nonché ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.
L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del CAA.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio, purché non sia membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendogli delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di cinque Soci.
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci.
In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, con un voto a maggioranza.
Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento del CAA deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

10- CONSIGLIO DIRETTIVO
Il CAA è amministrato da un Consiglio direttivo composto da nove membri. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide quando prese a maggioranza semplice dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo decade dalla carica ed il Consiglio direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione sulla base della graduatoria della precedente elezione. Il consigliere così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea.
Con lo stesso procedimento si provvederà alla sostituzione degli altri consiglieri che, per dimissioni o altro motivo, abbiano lasciato il Consiglio.
Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.
In particolare il Consiglio direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali del CAA, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei Soci, predispone il bilancio d’esercizio e di previsione e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.
Inoltre il Consiglio direttivo elegge nel suo ambito il Vice Presidente che, in caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, ne svolgerà le relative funzioni.
Di fronte ai Soci, a terzi e a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
11 – PRESIDENTE
Al Presidente spetta la rappresentanza del CAA in giudizio e di fronte ai terzi con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro cassa, del libro dei soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio direttivo. Detti libri devono essere redatti nel rispetto delle leggi e delle norme e devono essere consultabili, in ogni momento, dai Soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
Previa approvazione del Consiglio direttivo, il Presidente può conferire a Consiglieri e Soci procura speciale per la gestione di attività varie.
12 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio direttivo. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile del CAA e ne riferisce all’Assemblea.
13 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo approva, ed il bilancio dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede del CAA a disposizione dei Soci che lo volessero consultare o chiederne copia.
E’ fatto divieto al CAA di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a loro direttamente connesse.
14 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento del CAA è deliberato dall’Assemblea o per inattività protratta dell’Assemblea per oltre due anni. Il patrimonio residuo del CAA deve essere devoluto ad associazione operante nel territorio del Comune di Villasanta con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
15 – NORME APPLICABILI
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Il presente ANNULLA e SOSTITUISCE ogni altro precedente documento di pari finalità ed oggetto.
Il Presidente

 

Il Segretario